art. 7 della Legge 20/11/2001 n. 120
L' Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nelle funzioni di regolazione e di controllo dei settori dei servizi pubblici elencati all'articolo l anche tenuto conto degli orientamenti ed indirizzi determinati dal Congresso di Stato in ordine alle politiche tariffarie.
L' Autorità, per perseguire le finalità istituzionali:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato in merito alle concessioni e ai contratti dei singoli servizi;
b) propone al Congresso di Stato la sospensione o la decadenza delle concessioni nei casi previsti dai vigenti contratti di servizio;
c) dispone le modalità, sentita l'impresa esercente i servizi pubblici, necessarie per procedere alla separazione contabile dei singoli settori operativi, entro due anni dal suo primo insediamento;
d) controlla i costi dei singoli settori, verificando la corretta disaggregazione e imputazione per ogni funzione svolta e per categoria di utenza, al fine di determinare i costi effettivi dei gestori da confrontare, sia con i costi sostenuti in altre realtà territoriali che con i costi teorici sostenibili dalla gestione più efficiente;
e) definisce i livelli generali di qualità dei singoli settori e i livelli specifici riferiti alle prestazioni da garantire al singolo utente;
f) valuta reclami e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, anche nelle loro forme associate, in merito al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari dei soggetti esercenti il servizio;
g) stabilisce le variazioni annue delle tariffe dei singoli servizi, principalmente sulla base dei seguenti criteri di analisi:
1) tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria riferito ai dodici mesi precedenti;
2) recupero di produttività, predeterminato in entità percentuale sui costi operativi, riferito ad un arco temporale da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
3) verifica dall'attuazione degli investimenti programmati e degli effetti sui costi d'esercizio;
4) recupero di qualità del servizio, rispetto a standards predeterminati, riferito ad un arco temporale di cinque anni;
5) valutazione dei costi derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, nonché da mutamenti delle norme di legge.
Le variazioni tariffarie sono disposte, su proposta documentata di aggiornamento che il soggetto esercente il servizio ha l'obbligo di trasmettere all' Autorità entro il 30 settembre di ogni anno. L' Autorità deve stabilire le tariffe aggiornate nel termine di trenta giorni, prorogabili di dieci giorni nei casi in cui siano richieste notizie o disposti approfondimenti di carattere documentale.
Le tariffe aggiornate dell' Autorità entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo;
h) richiede informazioni di tipo qualitativo e quantitativo ai soggetti esercenti il servizio;
i) determina, entro tre anni dall'insediamento, l'entità e i casi di indennizzo automatico che il soggetto esercente il servizio dovrà corrispondere all'utente, qualora non siano rispettate le clausole contrattuali o erogati i servizi con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento dei singoli servizi o nel contratto di servizio;
l) presenta annualmente al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato la relazione sullo stato dei servizi e sull'attivìtà svolta;
m) controlla la congruità delle misure adottate dai soggetti gestori nell'espletamento del servizio, al fine di:
1) garantire la parità di trattamento tra gli utenti e la continuità delle prestazioni dei servizi;
2) verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni acquisendo, a tal fine, anche la valutazione delle associazioni organizzate dai consumatori;
3) garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi raggiunti;
4) agevolare l'accesso degli utenti e dei consumatori agli uffici aperti al pubblico;
5) semplificare le procedure per l'erogazione dei servizi riducendo il numero e la complessità degli adempimenti a carico degli utenti;
6. garantire la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari;
n) esprime parere obbligatorio in merito al Bilancio di Previsione che l'impresa esercente i servizi deve presentare all'assemblea dei soci, con particolare riguardo all'entità, alla congruità e al livello tecnologico degli investimenti programmati;
o) ordina al soggetto esercente i servizi la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti stabilendo, qualora necessario, il relativo indennizzo.
art. 2 della Legge 7 maggio 2008 n. 72
1. Al fine dell’attuazione della presente legge, le competenze e funzioni attribuite all’ Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici di cui alla Legge 20 novembre 2001 n.120 sono integrate con le seguenti:
a) redigere, d’intesa con la Segreteria di Stato delegata ai Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, ogni 4 anni, a partire dal 2012, il Piano Energetico della Repubblica di San Marino, come definito ai commi 5 e 6;
b) inviare al Consiglio Grande e Generale entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sul conseguimento degli obiettivi del Piano Energetico (brevemente PEN) e sulle azioni intraprese con particolare riguardo allo stato di attuazione dei provvedimenti di contenimento dei consumi della PA;
c) autorizzare la concessione degli incentivi di cui al Capo VI e indicare le modalità di verifica della persistenza dei requisiti necessari al godimento degli stessi attivando, in caso di inadempimento dei beneficiari, le procedura di revoca e recupero delle agevolazioni riconosciute;
d) proporre provvedimenti volti al contenimento dei consumi energetici;
e) analizzare i dati climatici e definire le zone della Repubblica in cui è possibile installare impianti eolici e mini-idroelettrici;
f) rilasciare e revocare l’abilitazione dei Certificatori Energetici (CE) di cui all’articolo 16;
g) fornire ai competenti organi un supporto tecnico qualificato ai fini di valutare l’adesione della Repubblica di San Marino agli Accordi e Trattati internazionali in materia di risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti;
h) coordinare e controllare gli interventi a carattere energetico negli edifici e sugli impianti termici ai sensi dell’articolo 24.
2. La denominazione dell’ Autorità istituita con Legge n.120/2001 è modificata da “Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici” ad “Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia”.
Nel seguito, il termine “Autorità” designerà sempre l’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia.
3. Allo scopo di garantire l’efficienza e la piena operatività dell’Autorità, a parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n.120/2001, almeno uno dei membri dovrà essere nominato fra persone dotate di comprovata esperienza e riconosciuta professionalità nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza e risparmio energetico.
4. Il Regolamento di cui all’articolo 6 della Legge n.120/2001 nel disciplinare le modalità organizzative dell’ Autorità prevede che, in caso di particolari esigenze tecniche, la stessa possa avvalersi della collaborazione di professionisti, anche di altri Stati, nelle materie di cui alla presente
legge.
5. Si definisce Piano Energetico lo strumento attraverso il quale l’ Autorità analizza i consumi e le emissioni di gas clima alteranti e propone le politiche energetiche.
6. Il Piano Energetico è approvato dal Consiglio Grande e Generale e comprende:
a) il bilancio energetico sammarinese;
b) i bilanci annuali delle emissioni dei gas ad effetto serra redatti secondo le linee guida elaborate
dall’ONU all’interno dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change);
c) la redazione degli scenari programmatici di domanda/offerta energetica della Repubblica basati sugli obiettivi di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
d) l’individuazione degli obiettivi di contenimento dei consumi in edilizia, nell’agricoltura, nel settore industriale e nei trasporti e nei consumi domestici;
e) l’individuazione degli obiettivi da perseguire in relazione alla produzione di energia da fonti di energia rinnovabile (FER);
f) la relazione sull’andamento dei consumi energetici della Pubblica Amministrazione e sulla gestione degli impianti di proprietà dell’Eccellentissima Camera;
g) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di interventi per il risparmio energetico e per la realizzazione di impianti, sia pubblici che privati, atti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione in territorio o fuori territorio sammarinese.