Delibera del 29 agosto 2024 avente ad oggetto "chiarimenti relativi all'art. 18, comma e) del D.D. 51/2017 e s.m.i."

L’Autorità, ai sensi dell’art. 39, comma 3 del D.D. 51/2017, viste le crescenti richieste d’incentivo per mezzo di detrazione d’imposta e gli svariati scenari impiantistici che ruotano intorno all’art. 18, comma e) del D.D. 51/2017 e s.m.i., preso atto che la Legge 48/2014 che disciplina la materia relativa all’efficientamento energetico nella realtà sammarinese è limitata al condizionamento invernale e non a quello estivo, preso atto altresì che l’art. 18 del D.D. 51/2017 prevede incentivi per interventi puntuali in assenza di certificazione energetica (APE) e del relativo conseguimento di requisiti prestazionali da raggiungere sul sistema involucro-impianto, delibera all’unanimità che ai fini dell’incentivo qualora non si operi all’installazione di pompa di calore a sostituzione integrale dell’impianto bensi alla sostituzione parziale dell’impianto stesso, è da considerarsi sostituzione parziale solo il caso in cui la pompa di calore risulta connessa sia all’impianto esistente (caldaia) che ai corpi scaldanti che caratterizzano tale impianto. Pertanto a titolo esemplificativo non è da considerarsi integrazione parziale l’installazione di pompa di calore con split in affiancamento ad una caldaia in presenza di radiatori o di pavimento radiante. L’Autorita riconosce altresì la possibilità che l’installazione del sistema pompa di calore e split in affiancamento all’impianto di climatizzazione invernale esistente possa portare ad un risparmio energetico quindi essere incentivato ma limitatamente ai casi in cui per l’ottenimento dell’incentivo sia propedeutica l’elaborazione della certificazione energetica ed il raggiungimento di specifici requisiti prestazionali dell’edificio (sistema involucro-impianto) imposti dalla norma vigente così come per gli incentivi a fondo perduto e per l’ecobonus.